Art. 73.

      1. L'articolo 713 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 713. - (Provvedimenti del giudice tutelare). - Il giudice tutelare ordina la comunicazione del ricorso al pubblico ministero e fissa l'udienza di comparizione davanti a sé del ricorrente e dell'interessato; dispone, altresì, la comparizione delle altre persone indicate nel ricorso, nonché dei soggetti indicati nell'articolo 407, terzo comma, del codice civile, le cui informazioni ritenga utili ai fini della decisione.
      Il ricorso e il decreto sono comunicati alle persone convocate e al pubblico ministero».